Onorevoli Colleghi! - In tema di lavoro prestato dai detenuti, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto di pena, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri datori di lavoro, la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre affermato la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto a quello ordinario di lavoro subordinato.
La Corte di cassazione, pur riconoscendo la suddetta assimilabilità, ha affermato la competenza del magistrato di sorveglianza a dirimere, in via esclusiva, ogni controversia relativa alla retribuzione del lavoro del detenuto, per effetto della procedura di cui agli articoli 14-ter e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
I magistrati di sorveglianza, interessati all'applicazione di tale procedura, in più occasioni hanno dichiarato la loro incompetenza per materia, rimettendo gli atti al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Invero, la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 14-ter e 69 della citata legge n. 354 del 1975, correlata alle disposizioni di cui all'articolo 35 della medesima legge - che riconosce, al numero 2), una mera facoltà di reclamo da parte dei detenuti e degli internati al magistrato di sorveglianza - non implica